
Attenzione alla vendita di una casa dopo una ristrutturazione con il Superbonus 110%.
Il Fisco potrebbe infatti considerare questa operazione come un’attività imprenditoriale, sottoposta a una specifica tassazione. Di conseguenza, potrebbe richiedere il recupero di imposte non versate, come l’IVA e l’IRAP. Inoltre, c’è anche il rischio che venga contestato il diritto stesso a beneficiare del Superbonus. A mettere in allerta sono alcune sentenze della Cassazione e posizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Vendere una casa dopo il Superbonus 110%
Vendere una casa dopo il Superbonus 110% è possibile, ma bisogna fare attenzione. La legge di Bilancio 2024 ha introdotto una nuova categoria di plusvalenza, legata direttamente all’uso del Superbonus. Si tratta di una tassa sulla plusvalenza generata dalla vendita di un immobile ristrutturato con agevolazioni fiscali al 110%, se la vendita avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori.
Inoltre, bisogna fare attenzione al rischio di essere considerati come svolgenti un’attività d’impresa. Questo perché vendere una casa dopo il Superbonus 110% può generare un notevole guadagno economico. Come evidenziato, “analizzando la posizione delle Entrate e la giurisprudenza della Cassazione, emerge che il problema nasce dal fatto che realizzare una serie di operazioni per vendere un bene di elevato valore economico può rientrare nella definizione di attività d’impresa, come previsto dall’articolo 55 del Tuir”.
La Corte di Cassazione n. 36992/2022, che ha stabilito che “non si può escludere la qualità di imprenditore per chi compie un’unica operazione di rilevante valore economico, se questa richiede una pluralità di azioni”. Se si viene considerati imprenditori, non solo potrebbero essere richieste imposte non versate come l’IVA e l’IRAP, ma si rischia anche di dover restituire il Superbonus stesso, dato che chi svolge attività imprenditoriale non può beneficiare di questa agevolazione.
Infine, l’ordinanza n. 15931 del 2021 della Cassazione sottolinea che anche una singola operazione può essere considerata come reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ribadito (ad esempio nella risoluzione n. 204/2002) che è imprenditoriale l’attività di chi ristruttura immobili con il solo scopo di rivenderli, piuttosto che per uso personale o familiare, quando l’attività risulta abbastanza complessa.
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